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Documenti per il matrimonio civile:

Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli sposi), chiedente l'appuntamento per la promessa di matrimonio. (Formalità preliminari al matrimonio civile)

Sarà l'ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Per questo occorrono un testimone e un genitore, (entrambi muniti di un documento di identità valido), in assenza del genitore occorre una copia integrale dell'atto di nascita, rilasciata dal comune di nascita, tale documento si richiede o personalmente o tramite un parente munito di un documento di identità del richiedente.

I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio.

Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.



Documenti per il
rito religioso:

Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile anche questi documenti:

Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.

Certificato di Cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della cresima non c'è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, lo si deve richiedere nella parrocchia in cui si è stati cresimati.
Se non si è stati cresimati occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio

Certificato di stato libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno in una diocesi diversa da quella
dell'attuale domicilio.

Attestato di frequenza del corso matrimoniale: l'attestato garantisce l'avvenuta frequenza, da parte degli sposi, del corso pre-matrimoniale che si svolge con modalità e frequenza diverse a discrezione delle varie parrocchie.
Ottenuti tutti i documenti, i fidanzati devono presentarsi nella parrocchia prescelta.
Il parroco stabilirà una serie d'incontri per la preparazione al matrimonio per dichiarare il suo consenso alle nozze.
Dopo tale colloquio verranno affisse le pubblicazioni religiose che dovranno essere visibili per otto giorni presso la Parrocchia ove saranno celebrate le nozze.

Per sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere al Vicariato.



Requisiti richiesti dalla legge per contrarre matrimonio:

- Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.

- La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.

- La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.

- L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.

- La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:
- il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi,
- quando il matrimonio non è stato consumato
- o quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.

 

 

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